Art. 3.

      1. Gli affari civili e di volontaria giurisdizione, pendenti davanti alla corte d'appello di Napoli, e le attività istruttorie di competenza della relativa procura della Repubblica nonché i processi penali non ancora assegnati alle sezioni giudicanti, riguardanti il territorio del distretto degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, sono devoluti d'ufficio alla cognizione di tali uffici.
      2. I processi penali già assegnati alle sezioni giudicanti restano attribuiti alla cognizione della corte d'appello di Napoli.